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Pensioni 2019 - Domande di cessazione per gli aventi diritto (per ora solo regole Fornero) su Istanze On Line entro il 12 dicembre 2018

Il MIUR, con Circolare Ministeriale n. 50647 del 16 novembre 2018, fornisce le indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2019 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.

Il suddetto Decreto fissa al 12 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande (entro la stessa data la domanda può essere revocata).

REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE

- DOCENTI CHE AL 31.12.2019 POSSIEDONO I SEGUENTI REQUISITI (Riforma Fornero):

  • PENSIONE DI VECCHIAIA: uomini e donne che raggiungono l’età anagrafica di anni 67 entro il 31.08.2019 (collocamento d'ufficio) oppure, a domanda, entro il 31 dicembre 2019 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della L.449/97;
  • PENSIONE ANTICIPATA: 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva per le donne, 43 anni e 3 mesi per gli uomini, da possedersi entro il 31 dicembre 2019, senza operare alcun arrotondamento.

- DOCENTI CHE AL 31.12.2011 AVEVANO I SEGUENTI REQUISITI:

  • QUOTA 96, somma tra età anagrafica e contributiva partendo da un minimo di anni 60 di età e di 35 anni di contribuzione. Quota 96 si può raggiungere anche utilizzando le frazioni di anno o di periodi di contribuzione. Ad esempio, 60 anni e 2 mesi di età anagrafica e anni 35 e mesi 10 mesi di contribuzione;
  • uomini e donne che avevano raggiunto 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica;
  • uomini con 65 anni di età anagrafica e minimo 20 di contribuzione (15 anni in presenza di contributi al 31.12.1992); donne con 61 anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contribuzione (15 anni in presenza di contributi al 31.12.1992);

VAI ALLO SCHEMA DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI

tabella requisiti pensione 2019

Rimane valida per tutte le donne che hanno compiuto 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contribuzione entro il 31.12.2015 la possibilità di andare in pensione, ma con l'opzione del calcolo interamente contributivo (Legge Maroni n. 243/2004). La decurtazione della pensione (rispetto al sistema contributivo) è in questo caso dell'ordine del 35-40%.

L’articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti.

Il termine del 12 dicembre 2018 deve essere osservato anche da coloro che, avendone diritto, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 dicembre.

APE SOCIALE

Successive indicazioni anche alla luce di eventuali interventi normativi saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.

Entro il 12 dicembre 2018, il personale deve presentare richiesta di dimissioni volontarie dal servizio mediante la procedura "Istanze on line" di Polis dal sito del Miur.

Entro la stessa data è possibile revocare le stesse.

Le domande di pensione, invece, vanno presentate all’INPS (ex INPDAP):

1. direttamente dall’interessato, previa registrazione al sito dell’INPS (richiesta del PIN dispositivo);

2. tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3. attraverso l’assistenza di un Patronato.

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