Dopo un anno di abusi e prevaricazioni subiti da migliaia di colleghi in diverse scuole, il MIUR, recependo la Sentenza n. 5714 del 17/04/2015 del Tar Lazio, con nota 7457 del 6 maggio 2015 stabilisce che le assenze di servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...).
Questo il contenuto del comma ripristinato:
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica
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