Speciale mobilità 2024/25

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2023/24

speciale GPS 2023/24 Graduatorie di circolo e istituto ATA III Fascia 2021/2023

Circolare sulle Supplenze - Nota 26841 del 5 settembre 2020

Il MI ha pubblicato la Nota 26841 del 5 settembre 2020, Circolare sulle Supplenze 2020/2021. 

La Circolare, tra le altre cose, stabilisce che i neoassunti non potranno accettare incarichi di supplenza, in quanto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. 
Fanno eccezione i beneficiari della L. 104/1992, in quanto la disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

Il reclutamento dei supplenti avverrà tramite le GPS (competenza degli Usp, che le scorreranno dopo le GAE) e le Graduatorie di Istituto (competenza dei dirigenti scolastici, che le useranno per le supplenze non annuali.

Alle MAD si potrà far ricorso solo dopo l'esaurimento di tutte le GPS e GI.

Sempre per le MAD, la Circolare precisa che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Le MAD dovranno contenere le dichiarazioni riguardanti il titolo di accesso (ai sensi del DPR 19/2016 e DM 259/2017). 

Anche i docenti reclutati da MAD sono soggetti agli stessi vincoli e sanzioni dell'OM 60/2020 - Art. 14.

Per tutti i docenti posti sotto contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8 dell'OM 60/2020, le scuole dovranno procedere alla riverifica della validità dei titoli dichiarati.

Per quanto riguarda gli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore, la Circolare insiste sulla possibilità che i dirigenti li assegnino al personale già in servizio, nel limite, comunque, di 24 ore settimanali. Ricordiamo che tale proposta può essere declinata e che le ore eventualòmente residue dovranno necessariamente essere assegnate a supplenza.

Per quanto riguarda i posti lingua della primaria, gli USP sono invitati a scorerre le eventuali GAE specifiche. Se dovessero fare ricorso alle GPS, dovranno accertare che l'aspirante sia in possesso dei requisiti per l'insegnamento dell'inglese.  

Per quanto riguarda i Licei Musicali, la Circolare definisce questa sequenza operativa:

Nel caso di esaurimento delle GPS o delle Graduatorie di Istituto delle varie specialità strumentali della A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti modalità operative:
1) Esaurimento delle GPS:
a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto.
b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:

- le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento
- le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento
- le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento.

2) Esaurimento delle graduatorie di istituto
a) I dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie licei viciniori nella provincia
b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1) “Esaurimento delle GPS”.

Poche variazioni per il Personale ATA, per cui è previsto lo scorrimento delle GP da parte dell'USP e, successivamente, il reclutamento tramite GI da parte dei dirigenti scolastici.

Per gli incarichi ATA saltuari la Circolare precisa che il DS non potrà conferire supplenze brevi al: 
 

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

È  estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. 

I cosiddetti posti COVID (OM 83/2020) sono equiparati a supplenze temporanee (quindi la loro copertura sarà effettuata da GI e sarà di competenza dei DS, non dell'USP). 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati per tali posti si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa. 

È possibile, per i supplenti, richiedere un incarico in regime di part time.

Alla precedenza per L.104/1992 si ha diritto soltanto se si rientra nel novero di un gruppo di aspiranti aventi titolo per punteggio (es.: ci sono 10 posti disponibili per A022; ho diritto alla precedenza della sede solo se occupo la posizione n. 10 della Graduatoria o, comunque, l'ultima posizione utile tra i reclutandi, nel caso di rinunce). Ferme queste regole, i docenti con precedenza ex art. 21 L. 104/1994 (disabilità propria) scelgono la sede che vogliono; i docenti con precdenza ex art. 33 c. 5 e 7 L. 104/1992 (assistenti di disabili) sclgono la sede vicioniore al comune di residenza dell'assistito.

Per quanto riguarda i riservisti (L. 68/1999), la Ciroclare precisa che le quote di legge si applicano, oltre che alle GAE, anche alle GPS. 

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