RECUPERO SCATTO 2013. RICORSO GRATUITO GILDA NUORO
PERSONALE ATA E DOCENTI DI RUOLO. Ricorso al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini giuridici, economici e della carriera.
Chi può fare ricorso?
Potranno presentare ricorso sia gli insegnati sia il personale ATA che nell’anno 2013 erano precari oppure di ruolo.
Come fare per partecipare al ricorso?
Lo Studio Legale Michele Bonetti ha predisposto un form finalizzato alla raccolta di tutta la documentazione necessaria, che riepiloghiamo qui sotto. Chi intende aderire deve prima di tutto compilare questo FORM
Le istruzioni complete del ricorso sono riportate sul sito dello Studio Bonetti a questa pagina (menu di sinistra, download)
Documenti che vi saranno richiesti
Il personale interessato dovrà innanzitutto presentare al Ministero dell’Istruzione ed al proprio dirigente scolastico un atto stragiudiziale di costituzione in mora con la ulteriore finalità di interrompere i termini di prescrizione per le differenze retributive. Il predetto atto, predisposto dallo studio, dovrà essere inoltrato sia al Ministero (a mezzo P.E.C. o mediante lettera raccomandata A.R.) che alla scuola di titolarità con le medesime modalità.
Tale atto sarà predisposto e inoltrato dallo studio legale a seguito della compilazione del FORM. Tutti coloro che compileranno il form riceveranno poi una email contenente una procura per la redazione dell’atto di diffida e le istruzioni sulla documentazione da inoltrare per il ricorso.
Successivamente alla trasmissione della diffida sarà possibile avviare il ricorso, per il quale sarà necessaria la seguente documentazione:
1. copia Carta di Identità e Codice Fiscale;
2. copia contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato dell’anno 2013;
3. copia decreto di ricostruzione di carriera;
4. copia stato matricolare di servizio (da prendere in segreteria);
5. copia ultimo cedolino;
6. procura speciale;
7. modulo dichiarazione di esenzione dal versamento del C.U. (nel solo caso di reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, inferiore ad € 38.514,03);
Qual è il prezzo del ricorso?
Per gli iscritti al sindacato GILDA il ricorso verrà inoltrato gratuitamente e quindi questi non dovranno pagare i 200 euro di quota previsti per i non iscritti.
È a carico del ricorrente l’eventuale pagamento del contributo unificato (qualora nell’anno precedente si aveva un reddito familiare superiore ai 38.514,00 €) che dovrà essere pagato da parte e, in caso di ricorso con più soggetti, potrà essere ripartito tra gli stessi, così come le somme per i domiciliatari, ossia per eventuali professionisti in loco che dovranno effettuare incombenze (si precisa che alla luce del processo telematico le incombenze sono prevalentemente tutte telematiche e che quindi molto difficilmente vi sarà necessità di un domiciliatario, ma trattasi di eventualità che se pur residuale potrebbe verificarsi).
Fondamento del ricorso
L’avvocato Bonetti illustrerà il fondamento e gli obiettivi di questo ricorso, nonché dell’azione legale, rivolta ai precari, per i recupero delle mensilità dovute per Decreto “Salva infrazioni” in occasione del Convegno, Privacy o trasparenza? in programma a Nuoro il 25 ottobre p.v.
Con il decreto legge n.78/2010 (art. 9, comma 23) fu stabilito che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Con D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013, tali disposizioni venivano prorogate fino al 31 dicembre 2013.
l blocco 2013 ha avuto l’effetto di congelare la progressione di carriera per tutto l’anno 2013, con la conseguenza di rallentare gli scatti di anzianità di un anno nonché di incidere negativamente anche ai fini pensionistici.
Negli anni successivi, a seguito di accordi sindacali fu possibile fu possibile il recupero degli anni scolastici 2010, 2011, 2012, ma non del 2013, del quale non si tiene alcun conto ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
La vicenda è stata affrontata nelle aule di giustizia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, pur non riconoscendone effetti retroattivi così da impedire il recupero delle somme pregresse.
Diversi tribunali di primo grado si sono già espressi sulla vicenda (da ultima si segnala la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 66 del 30 gennaio 2024), dichiarando il diritto al riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera.
Ma da ultimo è altresì intervenuta la decisione della suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 16133/2024 dell’11/06/2024 che ha chiarito definitivamente che il servizio prestato nell’anno 2013 dal personale docente ed ATA deve essere considerato al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento:
“…le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici…sono disposizioni eccezionali e in quanto tali da interpretare in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico…la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici”.
“Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici”.
Pertanto ad oggi vi è possibilità di avanzare ricorso al fine del riconoscimento dell’anno 2013 per tutti gli insegnanti e per il personale ATA che ha chiesto ed ottenuto la ricostruzione della carriera senza la valutazione dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, sia durante il pre-ruolo che durante il ruolo.